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I soci

Art. 4 - Soci dell'associazione.


4.1 Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini, nell’Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari.

4.2 Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo originario.

4.3 Coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari.

4.4 Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone fisiche e di persone giuridiche, le quali ultime dovranno essere rappresentate da una sola persona, designata con apposita deliberazione dell’ente che ha richiesto l’adesione. In tal caso la persona giuridica dovrà produrre copia dei propri atto costitutivo e statuto contestualmente alla domanda di ammissione.

4.5 Nella domanda di ammissione da indirizzarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, qualsiasi aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni. La domanda deve essere formulata contestualmente al versamento della quota associativa per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

4.6 In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione dell’Assemblea, con le specifiche motivazioni, all’interessato che, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

4.7 L’ammissione decorre dalla data della corrispondente delibera del Consiglio Direttivo che prende in esame le domande degli aspiranti. Il Consiglio Direttivo può rifiutare domande di ammissione ogni qualvolta si prospetti una possibile incompatibilità tra l’aspirante e le attività associative o qualsiasi altra circostanza che si potrebbe riflettere negativamente sugli equilibri interni dell’associazione.

4.8 I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza alcuna deroga. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell’associazione. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 15 del Codice del Terzo Settore, nelle forme previste con delibera dell’Assemblea.

4.9 I soci, entro il 30 aprile di ogni anno, debbono versare la quota associativa relativa all’anno in corso, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile ed intrasferibile.

4.10 Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi alle cariche elettive dell’associazione; hanno altresì diritto di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali, anche tramite interrogazioni scritte ai membri del Consiglio Direttivo.

4.11 I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

a) dimissioni volontarie o morte;

b) mancato versamento, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal

presente statuto, della quota associativa annuale;

c) esclusione per violazione degli obblighi statutari;

d) esclusione per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo

perseguito dall’ associazione;

e) esclusione per mancata partecipazione alla vita dell’associazione (a tale fine si considera tale la mancata partecipazione a due riunioni, anche non consecutive, dell’Assemblea) ovvero irreperibilità.

4.12 Il Consiglio Direttivo prende atto della cessazione dei soci nei casi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 4.6 che precede e delibera l’esclusione nei casi di cui alle altre lettere dello stesso articolo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto al socio, con prova di ricezione e deve essere motivato. I Soci esclusi potranno opporsi per iscritto al provvedimento del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso dinanzi all’Assemblea che delibererà a maggioranza dei presenti.


CHI DESIDERA DIVENTARE SOCIO EPAC PUO’ VISIONARE QUESTA PAGINA E ATTENERSI ALLE PROCEDURE SPECIFICATE.


I sostenitori


Art. 5 – Sostenitori e volontari.


5.1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell’Associazione, anche qualora siano discontinue nel tempo.

5.2. Sono volontari coloro che, soci o sostenitori, per loro libera scelta, svolgano attività per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.


NOTA: I SOSTENITORI NON HANNO DIRITTO DI VOTO, MA SONO INFORMATI PERIODICAMENTE SULLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE. PER DIVENTARE SOSTENITORE EPAC NON SONO PREVISTI IMPORTI MINIMI ANNUALI. E' SUFFICIENTE VERSARE UNA LIBERALITA' DI IMPORTO QUALSIASI.


Estratto dello Statuto redatto dall’Associazione EpaC – ETS, adeguato secondo il D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) ai sensi dell’art. 101, comma 2, per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


Aggiornamento Settembre 2023


I sostenitori

Art. 5 – Sostenitori

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione.

NOTA: I SOSTENITORI NON HANNO DIRITTO DI VOTO, MA SONO INFORMATI PERIODICAMENTE SULLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE E SUL RENDICONTO ECONOMICO. PER DIVENTARE SOSTENITORE EPAC NON SONO PREVISTI IMPORTI MINIMI ANNUALI. E' SUFFICIENTE VERSARE UNA LIBERALITA' DI IMPORTO QUALSIASI. PER CONOSCERE I DETTAGLI DI VERSAMENTO CLICCA QUI

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